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AREE FABBRICABILI
(DELIBERA C.C. n. 57 del 29/11/2010)

Per il 2011, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili sulle quale calcolare l’I.C.I. è quello venale in comune commercio come stabilito dal comma 5, dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92, non si farà luogo ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l’imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata nell’anno d’imposta 2011, sulla base di valori non inferiori a quelli riportati nelle tabelle sottoindicate:

AreeFabbricabili2011

Per l’anno 2010, per le aree divenute edificabili a seguito dell’approvazione del nuovo PGT, il valore di riferimento è pari a quello individuato nella tabella sopra riportata, ridotto del 50%.

Per le aree del piano di servizio, con permesso di costruire previa convenzione con l'Amministrazione Comunale, si è optato per non deliberare un valore per la difficoltà che avranno i proprietari a vendere e quindi la difficoltà a determinare, per il momento, un valore di riferimento. Elementi di valutazione si potranno avere nel momento in cui si registri una compra-vendita per i terreni di cui trattasi.