I.C.I.
ABOLITA L'I.C.I. sull'abitazione principale, l'immobile in cui il contribuente ha la RESIDENZA ANGRAFICA (D.Lgs. 504/1992), e sulle sue PERTINENZE (box, cantine e rustici sino ad un massimo di tre).
L'esenzione coinvolge anche le abitazioni e le pertinenze (massimo 3) concesse in uso gratuito ai parenti (genitori e figli, nonni e relativi nipoti, fratelli e sorelle) e da questi utilizzati come dimora abituale attestata da Residenza Anagrafica
C.O.S.A.P.
Addizionali IRPEF
| CONTATTI |
|
ORARI DI APERTURA |
LUN/MER/VEN 09.15–12.15 MER 14.00–19.00
|
REGOLAMENTI  |
|