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CONCESSIONE DI ASSEGNI DI MATERNITA’

La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Protocollo sul modulo appositamente predisposto,
disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito www.comune.corbetta.mi.it.
E’ rivolto alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con carta di soggiorno, residenti, con figli nati, minori adottati o in affidamento preadottivo, non beneficiarie di trattamenti Previdenziali di maternità superiori a Euro 316,25.= e con una situazione economica non elevata (esempio: valore dell’indicatore della situazione economica per famiglie con 3 componenti Euro 32.967,39).
Pertanto nei casi in cui l’indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti risulti inferiore all’importo di cui all’assegno in oggetto, le lavoratrici interessate potranno ottenere la concessione della quota differenziale.

L’assegno è riconosciuto anche per i seguenti beneficiari:

  • padre (nel caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso
    la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi);
  • affidatario preadottivo o adottante senza affidamento (nel caso in cui l’assegno non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica);
  • adottante non coniugato (nel caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi).

E per i seguenti casi particolari:

  • decesso della madre del neonato
  • neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori.

L’entità degli assegni è la seguente: fino a Euro 316,25 mensili nel limite massimo di 5 mensilità. Il diritto all’assegno di maternità decorre dalla data del parto oppure delle situazioni particolari meglio descritte all’art. 13 del D.M. 452/2000.
Sarà cura del richiedente comunicare ogni variazione che dia luogo alla cessazione del diritto
all’assegno. La presentazione della richiesta per ottenere l’assegno di maternità non preclude la possibilità di richiedere anche l’assegno per il nucleo familiare.

L’Ufficio Servizi Sociali provvede:

  • alla concessione degli assegni ed alla relativa comunicazione all’INPS di tutti i dati utili per effettuare i relativi pagamenti; 
  • alla revoca del beneficio, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, a far data dal momento dell’indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso all’INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

Requisiti

  • Cittadinanza italiana o comunitaria, extracomunitaria con carta di soggiorno; 
  • Residenza nel territorio comunale; 
  • Situazione economica non superiore ai valori dell’indicatore della situazione economica (ISE)  previsti.
    Esempio: valore dell’indicatore della situazione economica per famiglie con 3 componenti Euro 32.967,39.

Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico viene riparametrato sulla base di una scala di equivalenza che tiene anche conto di particolari situazioni (assenza di un coniuge e presenza di figli minori, presenza di persona con handicap psicofisico o con invalidità superiore al 66%, ecc.).

Tempi di erogazione

Il Servizio determinerà la concessione degli assegni entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta e procederà contestualmente a comunicare i dati all’INPS per i relativi pagamenti.
L’INPS provvede al pagamento dell’assegno di maternità in un’unica soluzione entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati.

Documentazione da presentare:

  • Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare, predisposta su apposito modello, oppure attestazione ISEE rilasciata da altri soggetti pubblici o dai centri autorizzati di assistenza fiscale, CAAF.