RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, SPAZI E SERVIZI esistenti alla data dell’11.08.1989
La richiesta di contributo va indirizzata al Sindaco del Comune in cui è sito l’immobile entro il 01.03 di ogni anno, deve essere relativa ad una singola opera o ad un insieme di opere funzionalmente connesse, né esistenti né in corso di esecuzione, deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere, nonché la spesa prevista.
Per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es. funzione di accesso all’immobile; funzione di visitabilità dell’alloggio). Pertanto, qualora si intenda realizzare più opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un’unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta, verrà computato in base alla spesa complessiva.
Parimenti, qualora di un’opera o più opere funzionalmente connesse, possano fruire più portatori di handicap, deve essere presentata una sola domanda da uno dei portatori di handicap, in quanto uno solo è il contributo concesso.
Se invece le opere riguardano l’abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (funzioni di accesso, ad es. installazione ascensore; funzione di visitabilità, ad es. adeguamento servizi igienici) il richiedente deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere quindi più di un contributo.
Per i condomini è possibile installare l’ascensore nel caso in cui la maggioranza semplice dei proprietari delle unità immobiliari (metà più uno dei millesimi condominiali) autorizzi l’intervento, a seguito di decisione assembleare.
I contributi previsti dalla Legge n. 13/89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l’importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.
Il contributo massimo erogabile è pari a Euro 7.101,28 per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni dell’edificio e a Euro 7.101,28 per l’eliminazione delle
barriere architettoniche all’interno dell’alloggio, così concesso:
- per spese fino a € 2.582,28 100%
- per spese da € 2.582,29 a € 12.911,42 € 2.582,28 + 25% della parte eccedente
- per spese da € 12.911,43 a € 51.645,69 € 2.582,28 + 25% fino a € 12.911,42 + 5% della parte eccedente
- Se la spesa supera Euro 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, Euro 7.101,28.
I Servizi Sociali verificano l’ammissibilità della domanda e formulano la graduatoria secondo i seguenti criteri:
- ordine cronologico di arrivo;
- priorità per invalidità totale con difficoltà di deambulazione.
Tale elenco viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale. Le richieste ammesse vengono trasmesse entro il 31.03 alla Regione Lombardia. Il richiedente sarà informato dal Servizio per iscritto sull’esito della richiesta. Le Regioni ripartiscono le somme disponibili ai Comuni richiedenti che, entro 30 giorni, comunicano l’assegnazione dei contributi agli interessati.
Il contributo sarà erogato solo dopo l’esecuzione delle opere e in base alle fatture quietanzate che saranno trasmesse dall’interessato con la comunicazione di fine lavori.
Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella originariamente indicata nella richiesta come spesa prevista, e sulla quale pertanto è stata computata l’entità del contributo, il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa.
Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista, non può farsi luogo ad una erogazione superiore a quella assegnata.
Requisiti
Il contributo è rivolto ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità.
La richiesta può essere presentata anche da chi esercita la potestà o tutela.
Nel caso in cui le spese siano sostenute dal condominio la domanda deve essere presentata dall’amministratore e controfirmata dalla persona disabile.
Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di handicap (ad es. proprietario dell’alloggio, amministratore di condominio e responsabile della struttura residenziale) qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese. In questo caso la richiesta deve essere sottoscritta dal soggetto avente diritto al contributo per conferma del contenuto e adesione.
Tempi di erogazione
Il Comune, entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori e previa verifica, provvede all’erogazione del contributo comunicandolo al richiedente, solo nel caso in cui sia già stata effettuata dalle Regioni la ripartizione dei fondi ai Comuni.
Validità
La domanda ha validità per l’anno in corso.
Le domande non soddisfatte nell’anno di presentazione per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi permanendo i requisiti al contributo, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità. In caso di aumento dei costi rispetto alla domanda iniziale, il richiedente può comunicare la variazione di spesa.
Tariffe
Marca da bollo di € 14,62 da applicare sulla richiesta.
Documentazione da presentare
- Certificato del medico attestante l’handicap in carta semplice;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- Eventuale certificato ASL (o fotocopia autenticata) attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione (qualora ci si voglia avvalere della precedenza prevista dalla normativa vigente);
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- Copia verbale dell’assemblea condominiale (in caso di autorizzazione per l’installazione di ascensore).
MODULISTICA  |
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