Vai alla home page

  L’ADOZIONE

AdozioneL’adozione è la modalità con cui si diventa genitori di un figlio non procreato; si tratta della possibilità di dare una nuova famiglia a bambini o ragazzi che ne sono privi senza conservare alcun legame  giuridico con la famiglia di provenienza. Non si tratta di cancellare i ricordi relativi alla loro storia personale, occorre invece aiutare questi minori, soprattutto se adottati dopo la prima infanzia, a rimarginare le ferite subite, quasi sempre assai gravi.
Lo stato di adottabilità si verifica quando i minori sono privi di assistenza morale e materiale da parte da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di carattere transitorio.
I bambini-ragazzi adottabili possono essere neonati, bambini di 2-3 anni, possono frequentare la scuola materna, elementare o la scuola media, possono essere già piu’ grandi ed avere fino a 17 anni compiuti.

L’adozione può essere nazionale o internazionale.
L’adozione internazionale deve essere realizzata nell’interesse preminente del minore in reale stato di adottabilità, non rimediabile nel suo paese attraverso l’inserimento in un’altra famiglia. Per porsi quindi in modo corretto di fronte all’adozione internazionale è opportuno ricordare che occorre partire dal diritto del minore alla famiglia e non considerare prioritarie, invece, le aspirazioni degli adulti. Soltanto il reale e accertato stato di abbandono del minore, che non deve essere confuso con la condizione di povertà, qualunque sia la sua nazionalità, rappresenta il presupposto indispensabile per l’adozione.

Per l’adozione di minori italiani la domanda può essere presentata a uno o piu’ Tribunale per i Minorenni.

Per l’adozione di minori stranieri la domanda deve essere inoltrata esclusivamente al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza degli adottanti. Il Tribunale per i Minorenni di Milano ha sede in Via Leopardi, 18.

Adozione E’ possibile presentare contemporaneamente domanda di adozione per un bambino italiano e straniero.

Il Tribunale per i Minorenni dispone l’esecuzione di adeguate indagini sui coniugi che hanno presentato domanda di adozione da parte dei servizi socio-assistenziali dei Comuni e delle Asl. Le indagini riguardano l’attitudine ad educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi desiderano adottare.

Per l’adozione nazionale, il Tribunale per i Minorenni sceglie fra le coppie disponibili quella in possesso delle caratteristiche atte a meglio rispondere alle esigenze specifiche dei minori che vengono dichiarati adottabili.

Per l’adozione internazionale, il Tribunale per i Minorenni, se ritiene idonea l’adozione e gli aspiranti genitori adottivi, emette un decreto di adottabilità. Entro un anno dal rilascio del decreto la coppia deve conferire a uno degli enti autorizzati per l’adozione internazionale l’incarico di curare la propria procedura di adozione internazionale.

Le persone interessate a conoscere l’adozione si possono rivolgere a:

  • Servizio alla Persona del Comune – Via Roma, 17 – Corbetta (Tel. 02/97.72.339);
  • Gestione Associata Tutela Minori – Via Roma - Corbetta (Tel. 02/97.48.01.95-96);
  • Centro Adozioni Asl – Via Spagliardi, 19 – Parabiago (Tel. 0331/49.84.20 da lun. a ven. dalle ore 9,00 alle ore 12,00);
  • Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie – P.zza Piemonte, 8 – Milano (Tel. 02/49.85.528);
  • Associazione famiglie adottive: Il filo di Arianna – Via Savonarola, 3 - Legnano (cell. 347/71.72.570);
  • Associazioni del privato sociale che si occupano di adozione.

L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1 ha attivato il Centro Adozioni quale punto di riferimento per tutte le attività riguardanti l’adozione nazionale ed internazionale. In particolare fornisce informazioni sugli enti autorizzati e sulla loro funzione; organizza periodici incontri informativi aperti a tutta la popolazione; cura la preparazione delle coppie che aspirano ad adottare un bambino, anche in collaborazione con le associazioni di famiglie adottive, attraverso corsi di preparazione all’adozione; effettua l’indagine psico-sociale delle coppie che danno la loro disponibilità su richiesta del Tribunale per i Minorenni; segue l’andamento delle adozioni nel corso del primo anno di inserimento del bambino nella nuova famiglia, attraverso incontri periodici con la coppia, il bambino ed incontri con gruppi di genitori.

Requisiti per diventare genitore adottante

Unione in matrimonio dei coniugi da almeno 3 anni, con o senza figli, non separati neppure di fatto, e per i quali non deve avere avuto luogo negli ultimi 3 anni separazione personale, neppure di fatto;

  • Età dei coniugi superiore di almeno 18 e di non piu’ di 45 anni l’età dell’adottando;
  • Idoneità affettiva e capacità di educare, istruire e mantenere i minori che si intendono adottare.

Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni;

Validità

La domanda di adozione nazionale decade dopo 3 anni.

Documentazione da presentare

Ogni Tribunale per i minorenni definisce le modalità di presentazione della domanda di adozione e l’elenco dei relativi documenti. E’ necessario quindi rivolgersi alla Cancelleria del Tribunale dei Minori di Milano per sapere come procedere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • L. 04.05.1983, n. 184: Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori.
  • L. 28.03.2001, n. 149:Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.
  • L. 31.12.1998, n. 476:Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993.
  • Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.