DENUNCIA DI NASCITA
La legge prevede che ogni nuovo nato deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data del parto.
La denuncia deve essere effettuata da:
- SE IL BAMBINO E' NATO DA GENITORI REGOLARMENTE SPOSATI O VIENE RICONOSCIUTO DA UNO SOLO DEI GENITORI LA DENUNCIA DI NASCITA DEVE ESSERE PRESENTATA:
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- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto.
- da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto, con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.
- da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto, con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.
- SE IL BAMBINO E' NATO DA GENITORI NON SPOSATI LA DENUNCIA DI NASCITA DEVE ESSERE PRESENTATA:
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- da entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto.
- da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto, con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.
- da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto, con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.
Riconoscimento di un figlio naturale
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale".
Il riconoscimento può essere effettuato da parte di un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).
Il riconoscimento può essere fatto: