RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA
Un cittadino appartenente ad altri paesi può ottenere la cittadinanza italiana in tre modi:
- acquisto per diritto
- acquisto per richiesta
- richiesta per concessione
DIRITTO
La cittadinanza italiana viene acquisita di diritto (o in automatico) in questi casi:
- il figlio di padre o di madre cittadini italiani
- chi è nato nel territorio italiano se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori provengono da Paesi stranieri che non prevedono l’acquisto automatico della cittadinanza per i nati all’estero
- il figlio di genitori sconosciuti trovato in Italia, se non in possesso di altra cittadinanza
- il figlio minore riconosciuto da padre o madre italiani con riconoscimento tardivo o dichiarazione giudiziale della filiazione oppure se viene riconosciuto il suo diritto al mantenimento o agli alimenti
- il figlio minore del genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se il figlio convive con il genitore al momento dell’acquisto
- il minore straniero o apolide adottato da genitori di cui almeno uno è italiano.
RICHIESTA
La cittadinanza italiana viene acquisita su richiesta in questi casi.
Può acquistare la cittadinanza italiana lo straniero o l’apolide, che ha origini italiane (cioè se il padre o la madre o almeno uno dei nonni è stato cittadino per nascita), se si verifica almeno una di queste tre condizioni:
- il cittadino presta servizio militare in Italia e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana
- il cittadino accetta un impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana
- al raggiungimento della maggiore età il cittadino risiede in Italia da almeno 2 anni e dichiara entro il diciannovesimo anno di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Può acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge lo straniero che sia nato in Italia e vi ha risieduto senza interruzioni fino alla maggiore età; deve però dichiarare entro il diciannovesimo anno di età di voler acquistare la cittadinanza italiana all’Ufficiale dello Stati Civile del Comune di residenza.
Il figlio maggiorenne riconosciuto da padre o madre italiani con riconoscimento tardivo o dichiarazione giudiziale della filiazione, conserva la sua cittadinanza originaria, ma può eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale oppure dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero.
Per più complete informazioni riguardo le procedure da seguire, si rimanda agli uffici competenti: il Comune di residenza, il Consolato italiano del paese di residenza e del paese di provenienza.
La documentazione da produrre riguarda i certificati che provano il possesso dei requisiti previsti.
RICHIESTA PER CONCESSIONE
La cittadinanza italiana viene acquisita su richiesta per concessione dallo straniero:
- per concessione con atto discrezionale del Capo dello Stato
- se ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, per almeno 5 anni
- se è residente ininterrottamente in Italia da almeno 10 anni
- se è stato adottato, maggiorenne, da un cittadino italiano e risiede in Italia da almeno 5 anni dopo l’adozione
- se è nato nel territorio della repubblica o suo padre, o madre o nonni sono stati cittadini per nascita, a condizione che risieda in Italia da almeno 3 anni
- se è cittadino di uno stato membro della UE e risiede in Italia da almeno 4 anni
- se è apolide o rifugiato e risiede da almeno 5 anni in Italia
- se ha reso notevoli servigi all’Italia
Può inoltre acquistare la cittadinanza italiana per matrimonio il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando risiede da almeno 6 mesi (dopo il matrimonio) nel territorio italiano, ovvero dopo 3 anni dalla data del matrimonio, se si verificano tutte e tre queste condizioni:
- il coniuge straniero non ha subito condanne (con sentenza • definitiva)
- non sussistono comunque, nel caso specifico, fondati motivi di sicurezza per la Repubblica
- il matrimonio è valido.
Infine la cittadinanza può essere concessa, in casi eccezionali e per speciali circostanze, direttamente dal Governo anche a stranieri che non possiedono requisiti sopra indicati.
Il decreto di concessione non ha effetto se non si presta giuramento di fedeltà entro 6 mesi presso il Comune di residenza in Italia o al Consolato Italiano competente all’estero.
Le autorità competenti:
la Prefettura riceve la domanda e la inoltra al Ministero dell’Interno, al termine dell’attività istruttoria relativamente alla regolarità della condizione giuridica dello straniero, l’ufficiale di stato civile riceve il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana dopo l’emanazione del decreto.
I documenti, che vengono richiesti sono:
- atto di nascita completo e certificato di stato di famiglia
- certificato penale del paese di origine
- certificato generale del Casellario Giudiziale
- certificati penali dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica e dalla Pretura
- copia autentica del passaporto e del permesso di soggiorno
- dichiarazioni dei redditi relativamente agli anni di soggiorno in Italia
- dichiarazione di rinunciare alla protezione dello stato italiano fino alla concessione definitiva della cittadinanza
- altri documenti secondo i casi specifici
INFORMAZIONI
Stato Civile del Comune di Corbetta
tel. 02/97204215
email: servizio.statocivile@comune.corbetta.mi.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal lunedì al sabato dalle ore 9,15 alle ore 12,15 il mercoledì anche di pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 19.00
- Prefettura, C.so Monforte 32, Milano tel. 02/7758
QUANTO COSTA
La legge 94/2009 ha introdotto due novità per quanto concerne la presentazione della documentazione:
- non sarà più possibile autocertificare lo stato di famiglia e la residenza: ciò vale sia per i cittadini non comunitari sia per quelli non comunitari.
- ricevuta di un versamento del contributo di € 200,00 da effettuare sul C/C n. 809020 intestato a MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con indicata la seguente causale: CITTADINANZA - CONTRIBUTO DI CUI ALL'art. 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94.
Link utili
Riferimenti normativi:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- Legge 15 luglio 2009, n. 94