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ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

COSA È

è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare presso la Corte d'Assise e la Corte di Assise di Appello, costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

A COSA SERVE

l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.

REQUISITI DI ISCRIZIONE

Corte di Assise

Corte di Assise di Appello

  1. cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici;
  2. buona condotta morale;
  3. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  4. titolo di studio finale di scuola media di primo grado
  1. cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici;
  2. buona condotta morale;
  3. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  4. titolo di studio finale di scuola media di secondo grado


SONO COMUNQUE ESCLUSI DALL'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

chi desideri iscriversi negli Albi dei Giudici Popolari può farlo presentando apposita domanda presso questo Ufficio.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari

QUANTO DURA

l'iscrizione permane fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.
l'eventuale richiesta e di cancellazione dall'Albo deve essere presentata nello stesso periodo, medediante la compilazione di un apposito modulo.
NOTIZIE UTILI

i giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano dispensati dal presidente della Corte di Assise su richiesta motivata per legittimo impedimento;
i giudici popolari, durante il periodo della sessione in cui prestano servizio effettivo sono parificati ispettivamente ai giudici di Tribunale e ai giudici di Corte d'Appello;

COMPOSIZIONE DELLE CORTI

Corte di Assise

Corte di Assise di Appello

  1. un magistrato di appello;
  2. un magistrato del tribunale;
  3. sei giudici popolari
  1. un magistrato di cassazione;
  2. un magistrato di appello;
  3. sei giudici popolari

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L. 10 aprile 1951, n. 287 recante "Riordinamento dei giudizi di assise".