CREMAZIONE
L'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto della volontà' espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità':
- la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà' da parte del defunto, la volontà' del coniuge o, in difetto, del parente più' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più' parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà' sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- la volontà' manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
L’urna contenente le ceneri può essere sepolta nel cimitero, affidata ai familiari.
E’ consentita la dispersione delle ceneri.
DISPERSIONE DELLE CENERI
La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall’Ufficiale dello Stato Civile del comune in cui è avvenuto il decesso.
La dispersione delle ceneri e' consentita, nel rispetto della volontà' del defunto, unicamente in aree a ciò' appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può' comunque dare luogo ad attività' aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri e' in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi e' consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
La dispersione delle ceneri è' eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
AFFIDAMENTO DELLE CENERI
L’affidamento dell’urna cinceraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.