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AVVERTENZE VALIDE PER IL RILASCIO/RINNOVO DI TUTTI I DOCUMENTI DI ESPATRIO
dal sito: www.poliziadistato.it

  • La marca (Concessioni Governative) vale 365 giorni dalla data del rilascio del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza delle marche fa riferimento alla data dell’emissione del passaporto. (esempio: passaporto rilasciato il 10 aprile 2000, scadenza marca 9 aprile 2001).
  • La marca sul passaporto deve essere apposta soltanto in caso di partenza. Inoltre, alla luce della nuova disciplina della tassa annuale del passaporto (legge 21 novembre 2000 n. 342), per evitare disagi o controversie al momento dei previsti controlli di polizia ai valichi di frontiera, all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del passaporto, l’interessato verrà informato, tramite una specifica annotazione sull’apposito modulo, che la tassa annuale non è più prevista per l’espatrio verso i Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).
  • All’atto della domanda di rilascio del passaporto occorre allegare 2 foto di cui una autenticata. Nel caso in cui si richieda il rilascio del passaporto per minori di anni 12,  è necessaria la presenza del minore per la legalizzazione delle fotografie ovvero le fotografie già legalizzate da un P.U.
  • I modelli vanno compilati in ogni loro parte e sono disponibili presso i seguenti uffici: questura, commissariati di P.S., stazioni carabinieri, comuni.
  • False dichiarazioni eventualmente rese saranno punite ai sensi di legge.
  • Il richiedente può delegare un maggiorenne al ritiro del passaporto purché ne indichi espressamente le generalità nella parte "annotazioni"
  • Per effetto della legge 15 maggio 1997 n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative le richieste di passaporto e fogli notizie per passaporti collettivi contenenti dichiarazioni sostitutive non devono più essere autenticate se presentate o inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento valido.