COME OTTENERE IL DOCUMENTO
Cittadini italiani maggiorenni
Presentarsi di persona con:
- n. 3 fotografie uguali, recenti, su sfondo chiaro a capo scoperto e senza occhiali con lenti scure;
- la vecchia carta d’identità, se smarrita la copia della denuncia di smarrimento;
se non si è in possesso di alcun documento di riconoscimento l’interessato dovrà essere accompagnato da due testimoni (muniti di valido documento di identificazione) che ne confermano l’identità.
Il richiedente che intende ottenere la carta d’identità valido per l’espatrio deve inoltre sottoscrivere una dichiarazione di non trovarsi in una alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto. (tali condizioni vengono riportane nelle note).
Cittadini italiani minorenni
Si devono presentare accompagnati da un genitore o chi ne ha potestà genitoriale con:
- n. 3 fotografie uguali, recenti, su sfondo chiaro a capo scoperto e senza occhiali con lenti scure;
- Se la carta d’identità viene richiesta valida per l’espatrio, i genitori muniti di un valido documento di riconoscimento, dovranno sottoscrivere l’atto di assenso per l’espatrio in calce alla pagina. Se non possono presentarsi personalmente all’ufficio anagrafe, dovranno compilare lo stesso modulo allegando le fotocopie di un documento d’identità in corso di validità.
Come previsto dall'art. 40 del D.L. 1/2012, la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di anni 14 può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
Per il minore di anni 14 l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso/l’autorizzazione e convalidata dalla questura o dalle autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
CITTADINI STRANIERI
Per i cittadini stranieri la carta d’identità non può essere rilasciata valida per l’espatrio. (D.Lgs. 25/7/98 n. 286 – art.6 comma 9)
Cittadini stranieri maggiorenni
Presentarsi di persona con:
- n. 3 fotografie uguali, recenti, su sfondo chiaro a capo scoperto e senza occhiali con lenti scure;
- il permesso di soggiorno in corso di validità
- un documento di riconoscimento
Cittadini stranieri minorenni
Si devono presentare accompagnati da un genitore o chi ne ha potestà genitoriale con:
- n. 3 fotografie uguali, recenti, su sfondo chiaro a capo scoperto e senza occhiali con lenti scure;
- il permesso di soggiorno in corso di validità
NOTE
Riferimenti Legislativi
Legge 21/11/1967, n. 1185 – D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649 – R.D. 18/6/1931, n. 773 – R.D. 6/5/1940, n.635
Elenco delle condizioni ostative al rilascio del passaporto
D.P.R. 6/8/1974, N. 649 - Art. 1
L'interessato che intenda giovarsi dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d'identità, dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all'art. 3, lettere b), c), d), e), f), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta
d'identità l'annotazione: "documento non valido ai fini dell'espatrio".
Legge 21/11/1967 n. 1185 - Art. 3
Non possono ottenere il passaporto:
- coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
- i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio; [Lettera sostituita dall'art. 24, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3] [La Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1997, n. 464, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
presente lettera nella parte in cui non esclude la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica];
- [abrogato dall'art. 215, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271];
- coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- [abrogato dall'art. 2, comma 11, L. 15 maggio 1997, n. 127.];
- coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.
MODULISTICA  |
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